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Posto che non sono un fan della legge Zan, e che concordo con la vostra affermazione che il problema va affrontato a livello di scuola e società, ho trovato il vostro ospite estremamente peloso.
Se ti lamenti che la “discriminazione in base al genere” o all’identità di genere è un termine vago e aperto a interpretazione, non capisco perché non ti lamenti della genericità del termine “razza” – if anything genere è più scientificamente stabilito di razza.
Se la domanda è “posso fare un referendum per escludere la pensione di reversibilità per i gay”, la risposta è o dovrebbe essere la stessa di “posso escluderla per le coppie infertili” o “per le coppie di coniugi neri”.
Idem per il prete che predicasse che gli italiani non dovrebbero sposare africani.
Per me tutto questo dovrebbe essere legale. In caso non lo sia, dovrebbe essere tutto ugualmente illegale. Pretendere che qui ci sia un problema in più che un altri casi già previsti mi pare pretestuoso.
Buongiorno, apprezzo moltissimo i vs contenuti e devo dare merito a Oscar di essere sempre preparatissimo sugli argomenti di cui tratta: un po’ meno forse in questa puntata, avrei gradito un maggiore “contraddittorio” sui punti in discussione. a) Art. 4: indubbiamente è plenonastico, ma chiediamoci: chi l’ha voluto? per difendersi da quali obiezioni? Nella proposta originale 569 del 2/5/2018 non c’era e si posso facilmente vedere negli atti della camera tutte le proposte emendative (dal sopprimerlo in su). b) Mancanza di certezze e contesto normativo riguardo alla “identità di genere” (anche questo, oggetto di richiesta di specificazione in commissione dopo la presentazione della proposta originale): beh, abbiamo una sentenza della Corte di cassazione (15138 del 20 luglio 2015) e varie leggi regionali (Toscana, Liguria, Marche, Piemonte). c) Mancanza di certezze sull’ambito di applicabilità delle pratiche discriminatorie: beh, questo argomento mi sembra abbastanza specioso, non ho certo la competenza del prof. Putinati, ma mi sembra una strada logicamente percorribile quella di estendere ai concetti di “identità di genere” l’attuale inquadramento sulla discriminazione in ambito di orientamento sessuale (es. artt. 15 e 16, Stat. Lavoratori, direttiva 2000/78/CE, D.L. 15 marzo 2010, n. 44 ecc.) e genere (D.L. 30 maggio 2005, n. 145 ecc.). E sarebbe stato utile alla discussione, ad esempio, spiegare come si sia pervenuti all’attuale art. 604-bis del codice penale e proporre esempi di reali applicazioni di legge in casi di discriminazione “per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” e valutare in parallelo la difficoltà di estensione ad altri ambiti. Mi è sembrata un’occasione, se non sprecata, non del tutto ben utilizzata: ma sempre massima stima per il vs lavoro!
carissimo: -sì, l’art 4 nasce paradossalmente su pressione di coloro che non vogliono la legge, ma noi ci siamo occupati di chiedere al prof Putinati che ne pensava lui dell’attuale formulazione, e anche le domande esplicative che ho fatto dandomi la parte di avvocato del diavolo le ho formulate per far spiegare meglio a Putinati la sua opinione (lo dico perché ho visto sui social reazioni anche di persone che stimo molto in merito per es. a “disinformazione” fatta chiedendo del caso estremo riferito a un’omelia riguardante la famiglia tradizionale…) – poi, quanto all’identità di genere, abbiamo richiamato semplicemente un fatto, e cioè che la giurispudenza costituzionale sin qui riguarda l’identità sessuale e il diritto alla transizione, anche lei di fatto richiama una sentenza di Cassazione e leggi regionali, ma noi parlavamo di quella costituzionale…e del resto conferma lei stesso che per sua opinione se si parla di identità di genere è preferibile estendere esplicitamente le tutele allora previste anche da Statuto Lavoratori contro discriminazioni riferite al genere…